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Auto usata: quale garanzia?


Per l’acquisto dell’auto di seconda mano la garanzia non copre i problemi derivanti dalla normale usura del mezzo.

Acquistare un’auto di seconda mano e pretendere la stessa garanzia rispetto al nuovo sarebbe impensabile. È chiaro che, una macchina usata, proprio per via dell’usura determinata dal precedente utilizzo, è esposta a maggiori rischi di cedimento o di rottura delle parti meccaniche. Questo si traduce di due importanti conseguenze: la prima è che la garanzia sull'usato è solo di un anno (e non di due, come nel caso di acquisto di auto di prima mano); la seconda è che questa garanzia non copre qualsiasi parte del mezzo, ma solo quei difetti non indicati nel contratto di vendita, nella pubblicità o quelli non dichiarati nelle trattative. È quindi più che normale attendersi un guasto imprevedibile, dovuto al normale utilizzo o alla usura: guasti che restano a carico dell’acquirente tanto più l’auto è vecchia e il prezzo è basso. Se, del resto, la garanzia fosse pari al nuovo, nessuno venderebbe più il proprio usato, col timore di dover risarcire l’acquirente. È questa la sintesi di una recente sentenza del tribunale di Bologna [1]. Ma procediamo con ordine e vediamo quale garanzia per l’auto usata prevede la legge. Con una precisazione: la garanzia di cui stiamo per parlare riguarda solo la vendita da autosalone o concessionari, non quella da privato a privato; in questo caso infatti il venditore “occasionale” non è tenuto a prestare alcuna garanzia.

Indice 1 Auto usata: quanto dura la garanzia? 2 Auto usata comprata da privato: c’è garanzia? 3 Quali danni copre la garanzia per l’auto usata? 4 Garanzia auto usata: cosa fare per farla valere? 5 Chi deve dimostrare l’esistenza dei difetti? 6 Garanzia auto usata: quali diritti? 7 Informazioni al consumatore all'atto della vendita

Auto usata: quanto dura la garanzia?

Se per l’acquisto di un’auto nuova la garanzia è sempre almeno di due anni (salvo estensioni di polizza), per l’auto di seconda mano la garanzia al consumatore è di un solo anno. Ciò vale quando si acquista da un rivenditore professionale come un concessionario o un’autosalone. L’acquirente deve essere un privato, ossa non deve acquistare con partita Iva. Il venditore non può limitare, con una clausola del contratto, il diritto del consumatore di vedersi riconosciuta la garanzia: pertanto è tenuto a restituirgli i soldi spesi o a riparare il mezzo difettoso nel caso in cui questo non funzioni o presenti dei vizi. La garanzia sull'auto di seconda mano è infatti obbligatoria per legge e opera in qualsiasi circostanza.

Auto usata comprata da privato: c’è garanzia?

Se acquisti un’auto da un privato c’è la garanzia? No. Se compri l’auto da un privato l’unica possibilità per avere una garanzia è pagare una polizza assicurativa sui guasti perché tutte le altre garanzie sono riservate agli acquisti da concessionario o autosalone. Pertanto da qui in avanti parleremo solo della garanzia offerta dal venditore professionale. Quali danni copre la garanzia per l’auto usata?

Come facilmente immaginabile, la garanzia sull'auto usata, anche se in perfette condizioni e con tagliandi tutti eseguiti in modo regolare, non può coprire tutte le parti del mezzo, atteso che lo stesso presenta una maggiore usura rispetto all'auto nuova e, quindi, è più esposta al rischio di rotture. Secondo una interessante sentenza del Tribunale di Roma [2], per quanto riguarda la garanzia sull'auto usata bisogna distinguere i vizi veri e propri rispetto al logorio dovuto al normale utilizzo. Pertanto nessuna garanzia per vizi facilmente riconoscibili è dovuta dalla concessionaria all'acquirente quando si tratti di difetti congrui rispetto alla natura ed alle circostanze del contratto, ed allo stato di usura in cui si trova il bene al momento della vendita. A tal fine bisogna tenere conto dell’anno di immatricolazione e dei chilometri percorsi. I difetti derivati dall'usura non possono costituire «difetto di conformità del bene venduto», atteso che l’acquirente non può ignorare il vizio facilmente riconoscibile secondo l’ordinaria diligenza. È chiaro quindi che tanto più è vecchia l’auto, tanti più chilometri ha percorso, tanto più il prezzo di acquisto è basso, tanto meno copre la garanzia almeno su quelle parti soggette al normale logorio.

Secondo la Corte di Appello di Roma la garanzia sull'auto usata copre anche nel caso in cui il consumatore abbia firmato un contratto con la clausola «vista e piaciuta» che dovrebbe, almeno in teoria, esonerare il venditore da possibili contestazioni.

La Cassazione [3] dà peso all'usura «concreta che scaturisce dalle reali vicende» del bene. Dice giustamente la Corte che, in ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell’usura, che va considerata come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita.

Garanzia auto usata: cosa fare per farla valere?

L’acquirente è tenuto a inviare al venditore una raccomandata o una Pec in cui denuncia il difetto dell’auto usata entro massimo 60 giorni da quando se ne è accorto. Viene detta «denuncia», ma in realtà non ha nulla a che vedere con quella penale che si presenta ai carabinieri.

Poiché, come abbiamo detto, la garanzia opera per un anno, l’acquirente può inviare la denuncia nell'arco del suddetto termine, ma non l’ultimo giorno perché non conta la data di spedizione ma quella di ricevimento. In buona sostanza, l’officina deve ricevere la denuncia non oltre il 60mo giorno da quando l’acquirente si è accorto del vizio. Tuttavia, se il venditore ha dolosamente occultato il vizio (si pensi a una spia dell’olio disattivata con il preciso scopo di non mostrare le perdite della coppa) la denuncia può essere fatta in qualsiasi momento.

Chi deve dimostrare l’esistenza dei difetti?

I difetti di conformità, che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, si presumano già esistenti, in linea di principio, al momento della consegna. Quindi il consumatore ha solo l’obbligo di denunciare il vizio del bene entro 60 giorni dalla scoperta. Spetta poi al venditore dimostrare che il difetto è dovuto alla normale usura o all'utilizzo improprio dell’acquirente. Per i residui sei mesi, invece, la prova spetta sempre all'acquirente.

In particolare, per i primi sei mesi dalla data di acquisto dell’auto usata, l’acquirente deve far valere e fornire la prova che il bene venduto non è conforme al corrispondente contratto, in quanto, ad esempio, non presenta le qualità convenute in quest’ultimo o, ancora, è inidoneo all’uso che ci si attende abitualmente per questo genere di bene. Deve essere dimostrata la sola esistenza del difetto, senza necessità di provarne la causa né un’origine imputabile al venditore.

In secondo luogo, il consumatore deve provare che il difetto di conformità si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene. In tal modo viene dispensato dall'obbligo di provare che il difetto di conformità esisteva alla data della consegna del bene, posto che il manifestarsi di tale difetto, nel breve periodo di sei mesi, consente di supporre, come precisa la sentenza qui massimata, che, per quanto si sia rivelato solo successivamente alla consegna del bene, esso era già presente, « allo stato embrionale », nel bene al momento della consegna. Viene così a gravare sul venditore l’obbligo di produrre, se del caso, la prova che il difetto di conformità non fosse presente al momento della consegna del bene e la dimostrazione che il medesimo difetto trovi origine o causa in un atto o in un’omissione successiva a tale consegna.

Garanzia auto usata: quali diritti?

L’acquirente ha diritto, a propria insindacabile scelta, di chiedere la

riparazione dell’auto usata; oppure la sua sostituzione con un altro mezzo dello stesso tipo ma esente da vizi, senza addebito di spese. Se però nessuna delle due ipotesi è praticabile (perché, ad esempio, la riparazione è troppo costosa oppure non sono presenti altri modelli dello stesso genere), l’acquirente può scegliere tra: uno sconto sul prezzo da pagare (o, se già pagato, la restituzione di una parte dei soldi) per un valore corrispondente alla riduzione di qualità del bene; oppure la cosiddetta risoluzione del contratto, ossia il diritto a restituire l’auto usata e a ottenere indietro i soldi consegnati al venditore.

Informazioni al consumatore all'atto della vendita

Il Consumatore ha diritto alle informazioni per un acquisto consapevole e a pratiche commerciali corrette da parte del venditore. L’omissione di informazioni essenziali per la decisione d’acquisto costituisce pratica commerciale scorretta.

Il Consumatore non è impegnato contrattualmente se non ha ricevuto informazioni precontrattuali esaurienti:

il venditore è tenuto a fornire informazioni chiare e trasparenti, senza inganni e omissioni, sulle caratteristiche e la qualità misurabile del veicolo; la reale percorrenza del veicolo va documentata al momento della vendita, così come la sua origine; la determinazione del prezzo offerto deve essere giustificato rispetto ai prezzi di mercato; le necessità di manutenzioni o riparazioni, almeno durante il periodo di Garanzia Legale, deve essere chiaramente spiegata al consumatore. Il venditore deve astenersi da ogni approccio inteso a limitare artificiosamente i diritti del Consumatore, come celare la propria natura di professionista, per far apparire la vendita come transazione tra privati. Il venditore non può far firmare impegni e accettare caparre per veicoli senza averne la reale e certa disponibilità.

[1] Trib. Bologna, sent. n. 4150/2017. [2] Trib. Roma, sent. n. 14411/2011. [3] Cass. sent. n. 8285/2017.

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