top of page
  • Carrozzeria Nico Press

Vendita auto: che valore ha la trascrizione al Pra?


Quando avviene il passaggio di proprietà di un’auto se non è stato ancora trascritto al pubblico registro automobilistico presso l’Aci?

Hai firmato un contratto con cui hai veduto la tua vecchia auto a un’altra persona, ma questa non ha ancora effettuato il passaggio di proprietà al Pra, nonostante la legge gli imponga di farlo entro 60 giorni. Sai bene che, stando così le cose, toccherà a te pagare le eventuali multe prese dal nuovo proprietario del veicolo così come le richieste del bollo auto arriveranno al tuo indirizzo. Il tuo avvocato ti ha detto che puoi sempre attivare una pratica di “perdita del possesso” con la quale evitare tali conseguenze. Ma vorresti fare di più: visto che la procedura non è stata ancora ultimata vuoi riprenderti la tua vecchia auto. A tuo modo di vedere, infatti, se non viene formalizzato il passaggio di proprietà all’Aci, sei ancora titolare del veicolo (del resto, perché mai ti arriverebbero le multe e le cartelle per il bollo)? Ebbene, se anche tu stai pensando nello stesso modo, sappi che sbagli di grosso.

Difatti, qualora dovessi riprenderti l’auto – magari perché hai conservato una copia della seconda chiave – commetteresti un reato. Perché mai? Per spiegarlo bisogna chiarire che valore ha la trascrizione al Pra in caso di vendita dell’auto. E l’occasione per farlo ce la dà una recente ordinanza della Cassazione [1].

Ma procediamo con ordine.

I pubblici registri immobiliari hanno una funzione di “pubblicità notizia”

Esistono due tipi di pubblici registri: quelli dei beni immobili (tenuto dall’Ufficio del territorio presso l’Agenzia delle Entrate) e quello dei beni mobili registrati come auto e moto (tenuto dall’Aci che si occupa del cosiddetto Pra, il Pubblico Registro automobilistico). Questi registri però – contrariamente a quanto spesso si crede – hanno una semplice funzione di «pubblicità»: servono cioè a rendere conoscibili a tutti (e, quindi “pubblici”) le vicende relative a detti beni come, ad esempio, le vendite, le donazioni, i pignoramenti, ecc. La trascrizione in sé dell’atto non crea alcun effetto giuridico atteso che tale effetto si è già verificato in precedenza in virtù di un diverso atto.

Ci sono 60 giorni di tempo per formalizzare il passaggio di proprietà dell’auto all’Aci con la trascrizione al Pra

Un esempio chiarirà meglio come stanno le cose. Immaginiamo di vendere una casa e di recarci dal notaio per firmare il rogito insieme all’acquirente. Anche se, nei giorni successivi, il notaio andrà a trascrivere l’atto di compravendita nei pubblici registri immobiliari, la vendita si è già perfezionata: essa infatti si formalizza e si completa nel momento stesso della firma del contratto definitivo, quello appunto presso il notaio. Lo stesso vale anche per le automobili. È l’atto di vendita in sé, autenticato dal pubblico ufficiale (ad esempio il funzionario del Comune) che vale come cessione del bene ed è da questo momento – e non dalla sua successiva trascrizione al Pra – che si trasferisce la proprietà del bene. La formalità realizzata tramite l’ACI serve per consentire alla collettività di sapere, in qualsiasi momento, chi è l’attuale proprietario del mezzo. Si tratta comunque di una comunicazione obbligatoria (come abbiamo detto va fatta entro 60 giorni dall’autentica sull’atto di vendita) in quanto ha lo scopo di realizzare la funzione che le è propria di dare a tutti notizia (pubblicità) del passaggio di proprietà. Quindi, chi vende un’auto non può più riprendersela in un successivo momento anche se non è ancora avvenuta la trascrizione della vendita al Pubblico Registro automobilistico.

È reato riprendersi l’auto anche se il passaggio di proprietà non è stato formalizzato all’Aci

Sulla scorta di ciò, la Cassazione ricorda che la dichiarazione di vendita risultante dalla trascrizione della scrittura privata al Pra costituisce una semplice presunzione dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, ma non ha alcuna portata in termini di prova del momento di perfezionamento del contratto, individuabile solo sulla base del consenso delle parti. In altre parole, «la dichiarazione unilaterale di vendita è un atto di natura ricognitiva del negozio già perfezionatosi anteriormente».

SCOPRI IL SERVIZIO CARROZZERIA OFFERTO DA CARROZZERIA NICO Segui Carrozzeria Nico S.r.l. sui principali social e su www.autocarrozzerianico.it


666 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page