Diritti e doveri di venditore e acquirente: che succede se non si fa il passaggio entro i termini? E a chi compra: quando e come gli conviene pagare?
Patti chiari, amicizia lunga. Una frase molto usata ma poco scontata quando si deve fare il passaggio di proprietà di un’auto usata. La compravendita di un veicolo tra privati può nascondere qualche insidia e, se uno dei due non rispetta quei patti chiari, l’amicizia (come l’affare) rischia di durare ben poco.
Due, principalmente, le cose a cui bisogna stare attenti: i tempi in cui si fa il passaggio di proprietà e (neanche a dirlo) i soldi. Il venditore può chiedere di anticipare i soldi, l’acquirente si sentirebbe più tutelato se paga dopo che la parte burocratica è risolta. Il venditore potrebbe volere un bonifico bancario o (meglio ancora) i contanti. L’acquirente potrebbe tirar fuori dalla tasca il libretto degli assegni. Ma se poi c’è qualche brutta sorpresa?
Vediamo, allora, come tutelarsi quando si deve fare il passaggio di proprietà di un’auto usata. Con patti chiari, affinché l’amicizia sia lunga.
Indice 1 Passaggio proprietà auto: come deve tutelarsi il venditore 1.1 Senza passaggio di proprietà, il venditore paga multe e bollo? 1.2 Quale sistema di pagamento accettare? 2 Passaggio proprietà auto: come deve tutelarsi l’acquirente 2.1 La visura del veicolo 2.2 Le verifiche tecniche sul veicolo
Passaggio proprietà auto: come deve tutelarsi il venditore
Chi vende un’auto usata deve verificare, come prima cosa, che l’acquirente abbia fatto il passaggio di proprietà e che l’abbia registrato all'ufficio provinciale dell’Aci entro 60 giorni dall'atto di vendita. Se non lo fa, chi compra l’auto può andare incontro a sanzioni amministrative. Ma il venditore, come può tutelarsi? Se il passaggio di proprietà non è stato effettuato, ha qualche responsabilità civile o fiscale sulla sua vecchia auto?
Le possibilità sono tre:
fare lui stesso la registrazione dell’atto di vendita al Pra, il Pubblico registro automobilistico (dovrà pagare 21 euro di tasse di emolumento Aci e 29 euro di registrazione). Questa scelta è contemplata in un decreto ministeriale del 1992;
rivolgersi ad un Giudice di pace per chiedere ed ottenere una sentenza che attesti l’effettiva vendita dell’auto usata. Il venditore, però, dovrà mostrare al Giudice di pace la documentazione che riguarda l’acquirente;
rivolgersi direttamente ad uno sportello telematico dell’automobilista (Sta) che effettua anche gratuitamente l’autentica di firma del venditore. Gli Sta sono operativi presso le pubbliche amministrazioni competenti, cioè gli Uffici Provinciali dell’Aci-Pra e quelli della Motorizzazione, oltre che presso le agenzie di pratiche auto abilitate.
Senza passaggio di proprietà, il venditore paga multe e bollo?
In teoria, se non si ottiene il passaggio di proprietà dell’auto usata il venditore deve far fronte alle richieste di pagamento di multe e bollo, visto che risulterà ancora lui il proprietario della macchina. Tuttavia, l’atto di vendita è una prova sufficiente a tutelare il venditore dalle richieste di bollo, multe e (con buone probabilità) incidenti relativi a periodi successivi alla vendita. In particolare, per quanto riguarda il bollo, la legge [2] esonera da ogni responsabilità per i periodi d’imposta successivi all’atto di vendita. Per le multe, invece, [3] il regolamento di esecuzione del Codice della strada consente di respingere l’addebito indicando all’ufficio di polizia che lo invia almeno gli estremi dell’atto di vendita.
Certo, non è una comodità: il venditore dell’auto usata dovrà, ogni volta che riceve un sollecito, attivarsi con una istanza alla Pubblica amministrazione o con un ricorso al giudice.
Quale sistema di pagamento accettare?
Patti chiari, amicizia lunga, si diceva. Ma se l’acquirente della nostra auto usata nemmeno lo si conosce, e quindi con lui non è stata stretta nemmeno un’amicizia corta, tanto vale che i patti siano chiarissimi. Soprattutto quando si tratta di incassare i soldi della vendita.
Il sistema di pagamento più sicuro (escludendo quello dei contanti) è il bonifico bancario. In questo caso, il venditore dà il proprio Iban all'acquirente e quest’ultimo provvede a trasferire i soldi dal suo conto corrente a quello del vecchio proprietario dell’auto. Indicando, possibilmente, nella causale il modello e la targa della macchina.
Tasto delicato, invece (specialmente se si tratta di un acquirente sconosciuto), quello del pagamento con assegno. L’ideale sarebbe farsi consegnare un assegno circolare (la banca lo concede all'acquirente solo se quest’ultimo ha disponibilità sul conto e blocca i soldi finché non viene riscosso). Ma se proprio si deve accettare un normale assegno bancario, non guasterebbe: fare una scrittura privata per tutelarsi in caso di scoperto; tenersi chiavi e documenti del veicolo finché non è stato incassato l’importo.
Passaggio proprietà auto: come deve tutelarsi l’acquirente
Non è solo il venditore a dover prendere tutte le cautele necessarie in caso di passaggio di proprietà di un’auto usata. Anche l’acquirente si può chiedere come tutelarsi prima di comprare una macchina e di effettuare il passaggio di proprietà che spetta fare a lui entro 60 giorni dall’atto di vendita.
La visura del veicolo
Una prima precauzione è quella di chiedere una visura all’Ufficio provinciale dell’Aci-Pra o tramite il servizio visure online. Basta indicare il numero di targa dell’auto che si vuole acquistare per avere accesso alle informazioni giuridico-patrimoniali del veicolo. Serve, in poche parole, a sapere:
che sull’auto non gravi un’ipoteca, un sequestro, un pignoramento, un fallimento o un fermo amministrativo; che il veicolo non sia stato rubato; che la macchina non sia stata cancellata dal Pra (può succedere con quelle più vecchie che offrono il fascino dell’auto storica). In questo caso bisognerebbe chiedere una nuova immatricolazione presso la Motorizzazione civile, sempre che il veicolo riesca a passare una revisione. Dopodiché, targa in mano, si deve iscrivere l’auto al Pra, dietro pagamento di 16 euro di marca da bollo al momento dell’autentica della firma.
Le verifiche tecniche sul veicolo
Mai fare un passaggio di proprietà di un’auto usata a scatola chiusa. E’ sempre consigliabile verificare: se l’auto ha un antifurto che si sblocca solo con una chiave particolare o con un codice per l’antifurto radio. In questo caso, occorre controllare che il venditore consegni tutto il necessario per evitare dei disagi in casi di emergenza; il numero del telaio presente nel vano motore: deve corrispondere con quello scritto su carta di circolazione e certificato di proprietà (per le auto più nuove, sul documento unico di circolazione); che il venditore consegni i tagliandi di garanzia eseguiti ed il libretto di uso e di manutenzione.
Naturalmente, conoscendo i propri doveri e diritti, sia il venditore sia l’acquirente possono trovare un punto d’incontro per evitare dei problemi al momento del passaggio di proprietà dell’auto usata. O meglio: possono stabilire patti chiari e amicizia lunga.
[1] Art. 11, DM n. 514/1992. [2] Art. 17, co. 18, legge n. 449/1997 combinato con circ. 122/E. [3] Art. 386 Reg. Att. Cod. Str.
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