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Auto storiche ed esenzione dal bollo: quali documenti?


Per non pagare il bollo sulle auto storiche è necessario un apposito certificato dell’Asi (Automobilclub Storico Italiano).

Le auto storiche non pagano il bollo auto. In realtà non lo pagano neanche le auto d’epoca, ma con una sostanziale differenza: le prime possono ancora circolare e, per l’esenzione, è necessario che il proprietario abbia in mano una certificazione dell’Asi (Automobilclub Storico Italiano); tale attestato conferma l’originalità di tutte le componenti del mezzo; al contrario le auto d’epoca sono cancellate dal Pra e non possono pertanto circolare.

Se il proprietario dell’auto storica non paga il bollo senza tuttavia essersi procurato la certificazione Asi, la Regione deve prima inviargli un avviso di accertamento con cui gli contesta tale inadempimento; solo dopo può notificargli la cartella di pagamento. È quanto stabilito dalla Cassazione con una recente ordinanza [1]. Ma procediamo con ordine e vediamo quali documenti occorrono per l’esenzione dal bollo delle auto storiche. Indice 1 Che differenza c’è tra auto storiche e auto d’epoca? 1.1 Auto d’epoca e moto d’epoca 1.2 Auto storiche e moto storiche 2 Esenzione dal bollo per auto storiche e d’epoca 2.1 Quando auto e moto d’epoca non pagano il bollo auto 2.2 Come ottenere l’esenzione del bollo auto

Che differenza c’è tra auto storiche e auto d’epoca?

Anche se i due termini vengono spesso usati per indicare lo stesso concetto, c’è una grossa differenza tra auto storiche ed auto d’epoca. Detto in termini molto semplici, le auto storiche sono quelle rientranti solo in specifici modelli e, grazie a una certificazione dell’Asi, possono ancora circolare per strada. Le auto d’epoca invece non hanno i requisiti per la circolazione. In particolare ecco le differenze tra le due categorie.

Auto d’epoca e moto d’epoca

Rientrano in questa categoria le auto e le moto che:

sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri; sono cancellati dal Pra perché conservati in musei o locali pubblici e privati (come ad esempio un garage), ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice; sono prive dei requisiti di sicurezza ed equipaggiamento per circolare. Eccezionalmente la circolazione può essere ammessa se il proprietario ottiene il rilascio di una specifica autorizzazione dell’ufficio territoriale del Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri; anche in questo caso, però, la “messa in strada” può avvenire solo in occasione di manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni, con foglio di via e targa provvisoria.

Auto storiche e moto storiche

Le auto e le moto di interesse storico e collezionistico sono invece tutti quei veicoli iscritti in uno dei registri Asi: Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo (solo autoveicoli), Storico F.M.I. (solo motoveicoli). L’Asi deve rilasciare una certificazione della data di costruzione e delle caratteristiche tecniche; deve in pratica attestare l’originalità del motore, della carrozzeria e lo stato di conservazione degli interni. Tali veicoli rimangono iscritti al Pra e sono ammessi alla circolazione purché in possesso di sistemi, dispositivi, componenti efficienti e conformi alle prescrizioni in materia.

Esenzione dal bollo per auto storiche e d’epoca

Quando auto e moto d’epoca non pagano il bollo auto

Auto e moto d’epoca non pagano il bollo auto dopo 30 anni dalla loro immatricolazione. L’esenzione dal pagamento dell’imposta scatta in automatico.

Come ottenere l’esenzione del bollo auto

Per ottenere l’esenzione dal pagamento bollo auto, è necessario, oltre al decorso dei 30 anni dalla immatricolazione anche la certificazione Asi (non basta un’autocertificazione). Senza la suddetta attestazione, il proprietario del veicolo deve versare l’imposta. Se non lo fa, la Regione deve prima inviargli un avviso di accertamento e, solo successivamente, la cartella esattoriale.

[1] Cass. ord. n. 22505/17 del 27.09.2017.

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