
Progettista arredatore ditta individuale, settore artigianato. Ci sono alternative all'auto immatricolata autocarro N1 per poter detrarre i costi? Altrimenti non posso usare l’auto la domenica con la famiglia.
Alla luce dell’attuale normativa fiscale non risulta in concreto la possibilità di poter dedurre l’autovettura e i costi della stessa nella percentuale dell’80% (salvo il rischio di essere sottoposto a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate). La deduzione dell’autovettura all’80% dei costi, nonché dell’acquisto (nei limiti dell’importo di € 25.822,84) è prevista esclusivamente per agenti e rappresentanti di commercio e pertanto il lettore non rientra in questa categoria, secondo la descrizione dell’attività da lui dichiarata.
Nel suo caso, essendo difficile provare, in caso di contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, l’inerenza ed esclusiva necessità “in senso stretto” alla sua attività imprenditoriale, può dedurre l’autovettura, utilizzata promiscuamente anche per la famiglia (e quindi di domenica), secondo tali percentuali:
il 20% fino a un costo deducibile di € 18.075,99 per le autovetture, da ammortizzare secondo legge nei cinque anni, salvo il maxi-ammortamento;
il 20% di tutti i costi sostenuti quali benzina, manutenzione, bollo, ecc…;
il 40% dell’Iva esposta sulla fattura d’acquisto e su quelle relative ai costi.
Considerate le limitazioni suddette, è più conveniente l’utilizzo della stessa come autocarro, avendo maggiore possibilità di provare, in caso di contestazioni, l’utilizzo esclusivo per l’attività d’impresa. In questo caso, tuttavia, risulta più difficile fornire tale prova ove sia accertato l’utilizzo anche di domenica, anche se, nella realtà, è difficile che l’Agenzia delle Entrate possa averne effettiva conoscenza. In ogni caso, con riferimento all’immatricolazione come autocarro, il legislatore prevede che vadano assoggettati al regime fiscale proprio degli autoveicoli destinati al trasporto privato di persone i veicoli, che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo anche ai fini del trasporto privato di persone. Tale previsione, che evidentemente mira a contrastare il fenomeno degli abusi delle disposizioni fiscali nel settore dei veicoli, interessa quei veicoli (posseduti sia da imprese che da professionisti) che vengono immatricolati in categorie speciali diverse dalle autovetture ed autocaravan al fine di eludere le penalizzazioni fiscali che caratterizzano questi beni. La norma rimanda alla pubblicazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione di quei veicoli che, prescindendo dalla immatricolazione, risultano idonei al trasporto di persone e per tale ragione assimilabili, ai fini fiscali, alle autovetture: tale provvedimento, emanato il 6 dicembre 2006, fornisce pertanto i requisiti in base ai quali un autocarro è da considerarsi “finto autocarro” che, pertanto, dovrà sottostare a tutte le limitazioni previste per le autovetture. In altre parole, i veicoli individuati da tale provvedimento, indipendentemente dal fatto che dal punto di vista amministrativo siano autocarri, dal punto di vista fiscale sono da considerarsi in tutto e per tutto delle autovetture.
Per procedere alla verifica occorre, pertanto, reperire il libretto di circolazione del veicolo, in quanto da esso sono ricavabili tutti i dati necessari per effettuare il controllo. Innanzitutto è necessario verificare tipologia di immatricolazione, codice carrozzeria e numero dei posti. La possibile assimilazione dell’autocarro all’autovettura si ha – secondo quanto stabilito dal provvedimento – se dall’esame del libretto di circolazione del veicolo risultano i seguenti tre elementi:
immatricolazione o reimmatricolazione come N1;
codice carrozzeria F0 (effe zero);
quattro o più posti.
L’assenza di uno solo di questi tre elementi (in quanto ad esempio il veicolo consente il trasporto di tre persone oppure presenta un codice carrozzeria diverso da F0) non fa scattare l’applicazione della disposizione che assimila tale veicolo ad un’autovettura. Pertanto, in presenza di tutti e tre gli elementi di cui al punto precedente, occorrerà verificare un quarto elemento, rapportando potenza e portata: si avrà la temuta assimilazione dell’autocarro alle autovetture qualora il risultato della formula fosse pari o superiore a 180.
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